AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata presentato dal Ministro Calderoli ha avuto l’approvazione del Senato lo scorso 18 gennaio.
Ora, il provvedimento passa alla Camera dei Deputati.

1-L’autonomia differenziata

Il DDL Calderoli è una legge di 11 articoli che stabilisce le procedure legislative e amministrative attraverso cui sarà possibile dare attuazione alle autonomie stabilite  alla riforma del Titolo V della Costituzione, modificato nel 2001. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono  l’autonomia differenziata nelle materie di legislazione concorrente indicate nell’articolo 117 della Costituzione.

Cosa s’intende per legislazione concorrente? L’articolo 117, recita: “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Non si tratta quindi di un semplice trasferimento di competenze gestionali, ma di un potere legislativo, che potrà disciplinare in maniera diversa aspetti fondamentali della vita di cittadini, che vivono anche a pochi chilometri di distanza, di qua o di là da un confine regionale, con buona pace del principio dell’unità nazionale.

Le materie individuate negli art.116 e 117 sono:

– rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni
– commercio con l’estero
– tutela e sicurezza del lavoro
– istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale (già di esclusiva competenza regionale n.d.r.)
– professioni
– ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi
– tutela della salute
– alimentazione
– ordinamento sportivo
– protezione civile
– governo del territorio
– porti e aeroporti civili
– grandi reti di trasporto e di navigazione
– ordinamento della comunicazione
– produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
– previdenza complementare e integrativa
– coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
– valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
– casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
– enti di credito fondiario e agrario a cara ere regionale
– organizzazione della giustizia di pace
– norme generali sull’istruzione
– tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali

Come si vede una serie di materie rilevatissime, che prefigurano un paese con legislazioni (e diritti) a macchia di leopardo. Ambiti così ampi inevitabilmente destinati a generare l’apertura di infiniti contenziosi, tra Stato e Regioni, come già oggi sovente avviene.

2-I Livelli essenziali di prestazione

La concessione di una o più "forme di autonomia" è subordinata alla determinazione dei Lep (Livelli essenziali di prestazione), cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.

Il Governo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl, dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep.

E’ evidente che la  determinazione dei Lep e dei relativi costi, rappresenta un aspetto dirimente, che, secondo come sarà sciolto e al netto di trucchi contabili cui la maggioranza di governo ci ha abituato, rischia di cristallizzare (criterio della spesa storica), se non aggravare (il richiamo ai livelli minimi), gli squilibri oggi esistenti.

3-Una e indivisibile

Per fermare il percorso dell’autonomia differenziata sono in corso da tempo numerose iniziative. La presentazione di una legge d’iniziativa popolare (vedi sezione testi) si è proposta di risolvere il problema in radice modificando gli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Il baluardo più solido resta comunque l’Art.5 della Costituzione:

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”

Testi (Legge Calderoli e altri materiali conoscitivi)

Commenti (posizioni di esperti)

Attualità (articoli di aggiornamento sulle tappe parlamentari ed altro)

Link utili (siti e interventi che trattano il tema)